Immaginando una dinamica abbastanza comune sulle piste da scii, di uno sciatore che mentre scende taglia la strada ad un altro e che per tale ragione si scontrano, procurandosi delle lesioni con un danno biologico permanente; in questo caso, non vi è una copertura assicurativa, come quella automobilistica (RCA), che va a coprire il risarcimento danni integrale ai due sportivi ed un eventuale danno biologico permanente in caso di lesioni gravi. In questa situazione come si fa a capire chi ha torto o ragione?
Nell'eventualità di un incidente tra sciatori, il legislatore stabilisce sempre una presunzione di responsabilità paritaria di colpa (concorso di colpa 50%), presumibilmente fino a prova contraria; in parole povere, sino a prova contraria entrambi gli sportivi concorrono in egual misura a provocare eventuali danni l'uno all'altro. Tale norma tuttavia può essere superata, a differenza dell'infortunistica stradale, anche solo provando una colpa grave di uno dei due sciatori, anche in mancanza di prove precise nell'istruttoria, sulla condotta posta in essere dall'altro sciatore. Ma vediamo anche alcune norme sul sorpasso, precedenza e incrocio a cui deve sottostare lo sciatore:
Quindi per ottenere il risarcimento danni in presenza di un incidente che sfocia in uno scontro tra sciatori, è importante la dimostrazione che uno dei due sportivi coinvolti nello scontro, ha avuto, per quanto riguarda la dinamica del sinistro, un comportamento imprudente da potersi ritenere, a tutti gli effetti una colpa grave.
In sintesi potremmo dire che: "anche se uno dei due sciatori coinvolti non riesce a fornire la prova specifica della propria buona fede, avendo messo in atto tutte le manovre possibili per evitare lo scontro e di avere rispettato appieno tutte le normative di comportamento e prudenza in senso generale, va esentato da responsabilità, se risulta che l’altro sciatore abbia violato un obbligo fondamentale per la circolazione in sicurezza sulle piste da sci".
Nella casistica che lo scontro tra sciatori sia avvenuto nelle circostanze di una lezione di sci, in presenza di un maestro di sci, la responsabilità civile ricade su quest'ultimo, per via del contratto che l'istruttore conclude con l'allievo danneggiato. Quindi, l'allievo danneggiato che a seguito di una lezione di sci riportasse lesioni o un danno biologico permanente, dovrebbe solo dimostrare che l'illecito è avvenuto durante lo svolgimento del corso con l'istruttore; differentemente grava sul maestro di sci la prova di avere vigilato correttamente sull'incolumità dell'allievo, provando l'onere di avere adempiuto alla propria prestazione di istruttore, vigilando sulla sicurezza dell'allievo e che le lesioni patite dallo stesso non siano conseguenza di un suo illecito e quindi non imputabili a lui stesso.
Da notare che il maestro di sci, in quanto l'attività sciistica ha dei rischi insiti, non può costantemente vigilare sull'allievo, ma non può esporlo a rischi ulteriori, come per esempio condizioni specifiche, come quelle meteorologiche o condizioni specifiche del tracciato della pista nel giorno dell'incidente, elementi questi che possono influire sulle cause di un potenziale sinistro.
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