Risarcimento assicurativo tassazione: a seguito di un incidente stradale, il soggetto danneggiato che percepisce l'indennizzo da parte della Compagnia assicurativa è tenuto a dichiararlo nella dichiarazione dei redditi? E ancora, il risarcimento danni assicurativo è soggetto a tassazione ai fini IRPEF, ossia il risarcimento danni fa reddito? O questi tipi di liquidazioni ne sono esenti?
Queste domande comprendono la liquidazione del danno a seguito di un incidente stradale, sia del danno materiale (danno veicolo) e in particolare modo al danno biologico (lesioni alla persona) che normalmente racchiudono la somma più rilevante del risarcimento.
Per capire meglio se ci sia tassazione e l'ammontare eventualmente della tassazione del risarcimento da incidente stradale dobbiamo fare una distinzione tra le varie voci di danno liquidate dalla Compagnia al danneggiato.
La prima distinzione va fatta sul danno patrimoniale, il quale si divide in danno emergente e danno da lucro cessante; il danno patrimoniale consiste in un danno di natura prettamente economica o conseguente ad una riduzione della capacità lavorativa temporanea o permanente in conseguenza ad un fatto illecito cagionato da un terzo:
Il risarcimento del danno non patrimoniale avviene in via equitativa ed è un danno non direttamente economico come ad esempio il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale, il danno estetico etc:
La tassazione riguarda le componente di danno ai fini reddituali, ossia quelle che costituiscono un profitto o lo sostituiscono.
Quindi il danno non patrimoniale non è soggetto a tassazione e no va dichiarato, infatti non si tratta di un lucro ma bensì di una compensazione per i danni patiti a seguito di un incidente stradale.
Mentre la tassazione del risarcimento
e la sua dichiarazione all'Agenzia Entrate
riguarda solo il lucro cessante, mentre non risultano tassabili le altre voci di danno che compongono il
danno patrimoniale. Infatti il risarcimento del lucro cessante è un risarcimento, erogato dalla compagnia assicurativa in sostituzione del reddito che il contribuente avrebbe percepito se non fosse stato coinvolto nel sinistro stradale e che sarebbe stato comunque tassato.
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