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Denuncia sinistro: in quali casi l'assicurazione auto non paga

TopRisarcimenti di Cristiano Boscolo • ott 21, 2021

L'assicurazione auto non paga il risarcimento? Denuncia sinistro: vediamo alcune situazioni particolari

Situazioni particolari in cui l'assicurazione auto non paga i danni

L'assicurazione respinge la richiesta di risarcimento danni”.

Quando si parla di incidenti stradali, gli addetti ai lavori che si occupano di risarcimento danni fisici definiti tramite le tabelle Milano danno biologico e risarcimento danni a cose, conoscono bene risposte di questo tipo, che sono spesso formulate dalle compagnia in risposta alla denuncia sinistro e alla richiesta di risarcimento danni. Differentemente il comune danneggiato vittima di un incidente stradale, invece, quando riceve in risposta comunicazione di questo tipo viene a trovarsi in uno stato di confusione e frustrazione.

Analizziamo di seguito alcuni casi particolari, che forse non conosci, nei quali l’assicurazione auto non paga a seguito della denuncia sinistro.


In quali casi la Compagnia assicurativa non paga: l’incidente tra familiari.

Proprio così, se ti capita di avere un incidente stradale con un tuo familiare, magari urtando la sua auto sotto casa o mentre vi recate ad un appuntamento comune, l’assicurazione auto non paga per intero il tuo danno. Non paga cioè i danni alle cose. Che significa?

L’art. 129 del Codice delle assicurazioni private, al comma 2 lettera b, dice infatti che, solo relativamente ai danni alle cose, non sono considerati terzi e non hanno, quindi, diritto di essere risarciti “il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi” del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro; anche “gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado” del proprietario e del conducente, se con loro conviventi o a loro carico, non hanno diritto al risarcimento dei danni alle cose di loro proprietà.

In altre parole, in caso di incidente da me provocato, l’assicurazione auto non pagherà i danni alle cose di proprietà del mio coniuge o del mio convivente e neppure quelli alle cose di proprietà dei miei genitori o nonni (miei ascendenti), dei miei figli o dei miei nipoti (figli dei miei figli, quindi miei discendenti diretti). L’assicurazione non risarcirà nemmeno il danno alle cose di proprietà dei miei fratelli o sorelle, di mio zio o di mio nipote (figlio di mio fratello, quindi mio collaterale), dei miei suoceri e dei miei cognati, del mio genero o della mia nuora, sempre che con questi soggetti conviva o provveda abitualmente al loro mantenimento.


Quando l’assicurazione auto non paga: il veicolo non identificato e incidente senza assicurazione

Capita, per fortuna non frequentemente, che ci si scontri con un veicolo e che questo si dilegui senza lasciare traccia o in caso di incidente senza assicurazione di una delle parti coinvolte.

Quando non si riesce a identificare il responsabile e, conseguentemente, non si conosca nemmeno il nome della sua eventuale compagnia assicurativa, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada fa al caso tuo, anche se con qualche “limitazione”.

L’art. 283 del Codice delle assicurazioni private, comma 2, stabilisce infatti che “sulla base delle tabelle Milano danno biologico, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare”.

In altre parole, nel caso che l’incidente sia stato causato da un veicolo non identificato o in caso di incidente senza assicurazione di una delle parti coinvolte, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada non paga i danni alle cose a meno che il danneggiato non abbia subìto anche gravi lesioni fisiche e, in ogni caso, con una franchigia di 500 euro.


Un caso particolare in cui l’assicurazione auto non paga: l’auto rubata

E se mi rubano la macchina e poi fanno un incidente, la mia assicurazione deve pagare i danni? La domanda è più che legittima, la risposta è…. sì e no.

Secondo l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private, infatti, “l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (…), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza”. Ciò significa che i danni causati dal ladro della mia macchina fino alle ore 24.00 del giorno in cui presento la denuncia di furto, verranno risarciti dalla mia assicurazione; dalle 00.01 verranno, invece, risarciti tramite il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

A seguito della denuncia sinistro, questi sono solo alcuni dei casi che “autorizzano” la vostra compagnia assicurativa a respingere una richiesta di risarcimento danni fisici o materiali, magari temporaneamente, ad esempio perché non è stata fornita tutta la documentazione necessaria nei tempi richiesti, oppure definitivamente. La gestione delle procedure di risarcimento non è sempre lineare e presenta, molto spesso, delle complessità: per questo motivo è sempre consigliabile rivolgersi a dei professionisti come noi di TopRisarcimenti.


Cosa farese il risarcimento danni viene rifiutato dalla compagnia assicurativa?

Se hai subito un incidente e la tua richiesta di risarcimento danni è stata rifiutata dalla compagnia assicurativa, non disperare. Esistono diverse opzioni che puoi considerare per ottenere il risarcimento che ti spetta. In questo articolo, esamineremo cosa fare se il risarcimento viene rifiutato dalla compagnia assicurativa.


  1. Controlla la tua polizza assicurativa

Prima di fare qualsiasi cosa, assicurati di controllare la tua polizza assicurativa per vedere se hai diritto a un risarcimento danni. In alcuni casi, la compagnia assicurativa potrebbe rifiutare la richiesta di risarcimento per motivi legittimi. Tuttavia, se ritieni che il rifiuto sia ingiusto, puoi esaminare le altre opzioni.


  1. Denuncia il sinistro incidente senza assicurazione

Se non l'hai ancora fatto, è importante denunciare il sinistro alle autorità competenti. Questo ti aiuterà a documentare l'incidente e a stabilire le responsabilità. Se hai subito un incidente dove la controparte è senza assicurazione, è particolarmente importante denunciare il sinistro.


  1. Consulta un avvocato specializzato

Se la compagnia assicurativa ha rifiutato la tua richiesta di risarcimento danni, potresti considerare di consultare un avvocato specializzato in incidenti stradali. TopRisarcimenti ti può aiutare a presentare una denuncia formale e a negoziare con la compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento che ti spetta. Inoltre, un avvocato specializzato può aiutarti a calcolare il danno biologico in base alle tabelle di Milano danno biologico e a determinare il risarcimento migliore per il tuo caso specifico.


  1. Richiedi il fondo di garanzia per le vittime della strada

Se sei vittima un sinistro stradale dove la controparte è sprovvista di copertura assicurativa, ossia un incidente senza assicurazione e la compagnia assicurativa ha rifiutato la tua richiesta di risarcimento danni, potresti essere in grado di richiedere il fondo di garanzia per le vittime della strada. Questo fondo offre protezione finanziaria alle vittime di incidenti stradali che non possono ottenere un risarcimento danni da un'assicurazione. Tuttavia, ci sono requisiti specifici per qualificarsi per il fondo di garanzia, quindi assicurati di consultare un avvocato specializzato per aiutarti con la richiesta.


In conclusione, se il tuo risarcimento danni viene rifiutato dalla compagnia assicurativa, non devi necessariamente rinunciare. Ci sono diverse opzioni che puoi considerare per ottenere il risarcimento che ti spetta. Controlla la tua polizza assicurativa, denuncia il sinistro, consultare TopRisarcimenti e considera di richiedere il fondo di garanzia per le vittime della strada.




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