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Infortunio in itinere risarcimento INAIL e assicurazione

TopRisarcimenti di Cristiano Boscolo • gen 12, 2022

Incidente stradale: infortunio in itinere e relazione tra INAIL ed RCA

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Il sinistro stradale che avviene sul tragitto casa-lavoro e viceversa, rientra nella casistica dell'infortunio sul lavoro e viene definito col nome di infortunio in itinere. Essendo quindi un infortunio sul lavoro entra in gioco l'ente previdenziale nazionale chiamato INAIL che liquida un indennizzo al danneggiato. Quindi, in caso di un incidente stradale in itinere che ruolo gioca l'assicurazione RCA? Possiamo ottenere dall'assicurazione un risarcimento del danno duplicato di quello liquidato dall'ente previdenziale?


DEFINIZIONE DI INFORTUNIO IN ITINERE

L’infortunio in itinere viene definito come un evento accidentale che può colpire il lavoratore nel tragitto casa-lavoro e viceversa:

  • durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro;
  • durante il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti;
  • durante il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
  • qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata/ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

L’infortunio in itinere copre anche gli incidenti stradali avvenuti sull’auto di proprietà del dipendente, con la condizione che l’uso del veicolo sia reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che consentano di arrivare sul luogo di lavoro per tempo. 

Generalizzando, non sono liquidati gli infortuni avvenuti in caso di deviazioni/interruzioni del tutto indipendenti dal lavoro o non necessarie, in pratica il tragitto casa/lavoro non può subire senza motivazione delle variazioni; fanno eccezione l’accompagnamento dei figli da casa a scuola e viceversa.  Quindi la copertura assicurativa Inail non è operante:

  • in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata. L’interruzione o deviazione sono necessitate quando sono dovute a causa di forza maggiore (es. blocco stradale), ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti;
  • qualora l’infortunio sia direttamente causato dall’abuso di alcolici, psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
  • nell’ipotesi in cui il conducente del veicolo sia sprovvisto della patente di guida.


RISARCIMENTO INFORTUNIO IN ITINERE E RCA

La legislazione nazionale vieta di lucrare su un danno patito e di conseguenza il risarcimento del danno non può essere duplicato in quanto lo stesso non può essere superiore al danno stesso, allora si parla di danno differenziale INAIL. Quindi i passi per ottenere il risarcimento dei danni patiti passa prima per l'INAIL e l'eventuale differenza tra quanto risarcito e quello che civilmente parlando spetta al danneggiato è coperta dall'RCA in modo che il lavoratore danneggiato non possa conseguire due volte l'indennizzo per lo stesso pregiudizio.

Mentre per il datore di lavoro, in questo caso si profila la possibilità di un'azione di rivalsa nei confronti del responsabile civile del sinistro stradale detta rivalsa del datore di lavoro.

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