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Veicolo non assicurato e risarcimento danni - TopRisarcimenti

unknown BOSCOLO • mar 27, 2023

Veicolo non assicurato e risarcimento danni: cosa dice la legge?

Quando si rimane vittima di un incidente, mentre si viaggia a bordo della propria autovettura o moto, in assenza di colpa sarà possibile ottenere un ristoro per tutti i danni materiali e fisici subiti. Ma cosa accade quando il proprio veicolo al momento del sinistro dovesse essere del tutto sprovvisto di assicurazione?


Il tema del veicolo non assicurato e del relativo indennizzo in caso di incidente è abbastanza discusso. Sul punto, tuttavia, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in favore del mezzo privo di polizza, riconoscendo il risarcimento in presenza di determinati presupposti.

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 Indennizzo per sinistro con veicolo non assicurato: aspetti generali

Un veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro e fonte di problemi in ordine alla liquidazione dell'indennizzo. Bisogna comunque segnalare una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ovvero la n.1179 del 17/01/2022 che ha riconosciuto al conducente e al passeggero di un ciclomotore senza polizza il risarcimento a seguito di un sinistro con un'autovettura.


I protagonisti dell'evento erano rimasti a terra feriti, ma nonostante l'assenza dell'assicurazione e le numerose sentenze contrarie, hanno comunque ottenuto il ristoro dei danni patiti.


Come noto in Italia la polizza RCA è obbligatoria per i mezzi circolanti, in sosta o senza conducente. Il contratto permette infatti di liquidare i danni materiali e fisici causati a terzi al verificarsi di un sinistro.


In ogni caso può succedere che a provocare un incidente sia un mezzo non assicurato, circostanza che determina non solo una sanzione, ma anche gravi conseguenze sul piano giuridico. Le compagnie assicuratrici, infatti, in circostanze del genere tendono a negare ogni risarcimento.


Diversamente, coloro che rimangono vittime di un incidente avvenuto per colpa di un mezzo non assicurato possono ottenere il ristoro attingendo dal Fondo Vittime della Strada.

L'assicurazione obbligatoria

La sottoscrizione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi è quindi un obbligo in Italia, a prescindere che si tratti di una macchina o di una moto. La sanzione amministrativa comminata ai soggetti che si mettono alla guida di un mezzo con l'assicurazione scaduta da oltre 15 giorni va da 866 a 3.464 euro, oltre al sequestro del veicolo.


Nel momento in cui si verifica uno scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che i conducenti coinvolti abbiano concorso ugualmente a determinare il danno, così come prescritto dall'articolo 2054 del codice civile. In altre parole, la colpa sarà attribuita al 50% in capo ai conducenti, salvo che non venga provata la responsabilità totale. In quest'ultimo caso sarà proprio il soggetto responsabile in via principale, tramite la compagnia, a dover risarcire i danni arrecati alla controparte. 


Ma chi paga quando il veicolo non è assicurato? Quando il conducente responsabile dell'incidente non ha alcuna polizza valida risponde personalmente dei danni provocati a cose e persone. Questo principio vale anche in caso di intervento da parte del Fondo Vittime per la Strada, visto che a seguito della liquidazione in favore del danneggiato si procederà con la rivalsa, ovvero sul recupero di quanto versato nei riguardi del conducente colpevole. 


Conducente vittima non assicurato: cosa succede?

Un altro caso che pone molti dubbi è quello del conducente rimasto vittima del sinistro ma senza assicurazione. Cosa accade in queste situazioni? Sul punto è importante sapere che il terzo trasportato, cioè il passeggero ha sempre diritto al risarcimento. Questo meccanismo è meglio noto come principio dell'indennizzo diretto.


 Il terzo trasportato potrà quindi rivolgersi alla compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava, a prescindere dalla responsabilità del conducente, quindi dal fatto questi che abbia torto o ragione. Quando, invece, il veicolo su cui era trasportato è sprovvisto di assicurazione, sarà tenuto a inoltrare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del conducente che ha provocato il sinistro

Incidente con veicolo non assicurato: altre cose da sapere

Un veicolo o una moto che rimangono privi di copertura assicurativa oltre il termine di tolleranza, quindi decorsi 15 giorni dalla scadenza contrattuale, determina la cessazione di ogni obbligo per la compagnia.


 Naturalmente per coloro che circolano senza una polizza non è soltanto prevista la multa e il sequestro, perché in caso di sinistri i responsabili saranno tenuti a risarcire i danni, quindi a sborsare somme che, in base al disagio e alle lesioni provocate, possono raggiungere importi abbastanza considerevoli.


 Nei fatti l'iter non è poi così snello e diretto. I danneggiati vengono risarciti dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada il quale, a sua volta, dopo aver liquidato le somme identificherà il responsabile al fine di ottenere quanto pagato.


Qualora il conducente privo di polizza non dovesse rimborsare spontaneamente il Fondo, si procederà al recupero coattivo dell'importo.


La recente pronuncia in tema di veicolo non assicurato, in contrasto con il precedente orientamento, continua comunque a rendere la materia controversa.


Per questo, in caso di sinistri con mezzi sforniti di polizza, è sempre opportuno chiedere una consulenza specializzata.

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